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DECRETO RILANCIO 2020
Decreto rilancio
Ecobonus
Sismabonus
Decreto Rilancio 2020:
la grande scossa richiesta da decenni dal mondo dell'edilizia è certamente contenuta negli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che hanno introdotto i nuovi superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa sono
Le tante domande poste a seguito della pubblicazione del Decreto Rilancio impongono un'attenta definizione della nuova misura fiscale, soprattutto in merito a cosa sono queste detrazioni fiscali e per quali interventi è possibile ottenerle.
L'art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) prevede la possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica e la qualità strutturale degli edifici. Precisiamo edifici perché le nuove detrazioni fiscali del 110% si potranno applicare ad interi edifici o parti di questi, ma non certamente a singole unità immobiliari. In particolare, per determinati interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, potranno essere portate in detrazione in 5 quote annuali di pari importo.
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: per quali interventi e tetti di spesa
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%: 1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; 2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 3) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 4) tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento; 5) interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all'OPCM n. 3274/2003 - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere. A cura di Redazione LavoriPubblici.it |
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: soggetti beneficiari
Premesso, dunque, che gli interventi riguardano sempre l'edificio nella sua interezza o una parte minima dell'involucro pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del 110% ma unicamente: - condomini; - persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; - Istituti autonomi case popolari (IACP); - cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Concentrandoci solo sui primi due soggetti, i condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6), potranno ottenere tutte le detrazioni fiscali del 110% (ecobonus e sisma bonus) a prescindere se all'interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, mentre la detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus) non prevede altre limitazioni, nel caso di interventi per l'efficientamento energetico (ecobonus) effettuati su edifici unifamiliari la norma prevede che l'ecobonus potenziato al 110% sia fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale. Ecobonus e Sisma Bonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito Ma l'aspetto più innovativo contenuto nel decreto Rilancio è dato dalla possibilità di convertire le detrazioni fiscali in: - sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; - credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'art. 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile) prevede la possibilità di convertire il credito di imposta in sconto in fattura o in credito a seguto di cessione per molti degli interventi già previsti dalla normativa ed in particolare per le spese sostenute per: - il recupero del patrimonio edilizio (bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi): - sulle parti comuni di un edificio residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; - sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze: manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia - interventi di efficienza energetica (ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento sismico congiuntamente (ecobonus+sisma bonus) di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi); - interventi di efficienza energetica di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus potenziato al 110% in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi); - interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus dal 50% all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi); - interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi). |
Responsabilità per i tecnici
Un aspetto estremamente delicato è quello legato alle responsabilità per i tecnici, fissato dall’articolo 119 al comma 14:
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Tale aspetto rappresenta un grosso punto di criticità di questa normativa, in quanto pone sulle spalle del professionista che realizzerà gli APE relativi all’EcoBonus, i documenti relativi agli interventi strutturali del SismaBonus e le relative asseverazioni una enorme responsabilità, specialmente sull’attestazione della congruità delle spese sostenute, che possono essere influenzate da molteplici fattori, difficilmente verificabili da chi non ha preso parte alla realizzazione dell’opera.
In caso di dichiarazioni infedeli o errate, oltre alla sanzione per il tecnico, decadrà anche il diritto alla detrazione per il cliente, sul quale si potrà rivalere l’Agenzia delle Entrare per recuperare quanto dovuto.
I tecnici hanno inoltre l’obbligo di stipulare per ciascun lavoro una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale adeguato ai lavori che si intende asseverare e comunque non inferiore a 500.000€, per tutelare sia i clienti che lo Stato sul risarcimento dei danni provocati con la loro attività. Bisognerà capire i costi e le coperture offerte da tali polizze, che potrebbero rivestire un ruolo di primaria importanza nell’affidamento degli incarichi professionali.
Resta fermo il consiglio già più volte espresso nel corso di questo articolo: affidatevi unicamente a tecnici di comprovata esperienza ed abilità, al fine di non incorrere in gravi conseguenze. Mai come in questo caso è vitale verificare l’idoneità tecnicnico-professionale dei professionisti a cui vi state rivolgendo, prima di analizzare l’aspetto economico di un preventivo.
Un aspetto estremamente delicato è quello legato alle responsabilità per i tecnici, fissato dall’articolo 119 al comma 14:
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Tale aspetto rappresenta un grosso punto di criticità di questa normativa, in quanto pone sulle spalle del professionista che realizzerà gli APE relativi all’EcoBonus, i documenti relativi agli interventi strutturali del SismaBonus e le relative asseverazioni una enorme responsabilità, specialmente sull’attestazione della congruità delle spese sostenute, che possono essere influenzate da molteplici fattori, difficilmente verificabili da chi non ha preso parte alla realizzazione dell’opera.
In caso di dichiarazioni infedeli o errate, oltre alla sanzione per il tecnico, decadrà anche il diritto alla detrazione per il cliente, sul quale si potrà rivalere l’Agenzia delle Entrare per recuperare quanto dovuto.
I tecnici hanno inoltre l’obbligo di stipulare per ciascun lavoro una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale adeguato ai lavori che si intende asseverare e comunque non inferiore a 500.000€, per tutelare sia i clienti che lo Stato sul risarcimento dei danni provocati con la loro attività. Bisognerà capire i costi e le coperture offerte da tali polizze, che potrebbero rivestire un ruolo di primaria importanza nell’affidamento degli incarichi professionali.
Resta fermo il consiglio già più volte espresso nel corso di questo articolo: affidatevi unicamente a tecnici di comprovata esperienza ed abilità, al fine di non incorrere in gravi conseguenze. Mai come in questo caso è vitale verificare l’idoneità tecnicnico-professionale dei professionisti a cui vi state rivolgendo, prima di analizzare l’aspetto economico di un preventivo.